Novità

Avviso 12 luglio 2023

Ordinanza - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi

COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia Di L'Aquila

Ufficio Tecnico

ORDINANZA N.22 DEL 04 - 08 - 2022


Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
 
VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2022 pervenute in data 19.5.2022 che definiscono la durata della campagna estiva;
VISTA la nota dell’ANCI Prot.90/SIPRICS/AR/la/22 del 28.06.2022 relativa all’emergenza incendi boschivi
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità
VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la legge Regionale forestale n…3/2014 ;
VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”
VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n°6 del 22.04.2022 ad oggetto” manutenzione dei terreni incolti e delle aree libere di proprietà privata ai fini della prevenzione incendi e tutela della Salute pubblica;
Constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e

all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Considerato che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA
 
In tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e comunque in tutto il territorio comunale , è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
Alle Società di gestione di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba...


IN ALLEGATO L'ORDINANZA COMPLETA


 

Documento Allegato

Torna indietro

Condividi su: