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Avviso 21 giugno 2022

ORDINANZA N. 8 DEL 03-06-2022 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CHIESA DI SANT'EGIDIO IN VERRECCHIE

COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia Di L'Aquila


Ufficio Tecnico


ORDINANZA N.8 DEL 03-06-2022


Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE SOTTOSTANTE LA CHIESA DI SANT'EGIDIO IN VERRECCHIE PER SCARICO MATERIALI CANTIERE OPERA PUBBLICA

 
VISTE le precedenti Ordinanze sulla disciplina della circolazione stradale, nel significato più ampio dei termini in particolare atti riferiti all’oggetto con necessità di aggiornamento con la presente nei tratti viari di competenza;
VISTO che la Ditta COGEMAR srl con sede in SAN SALVO-CH deve eseguire lavori di messa in sicurezza del territorio a monte dell’abitato di VERRECCHIE , appaltati da questo Comune giusto contratto d’appalto n°01/2022 dell’ 21.02.2022;
CONSIDERATO che per l’esecuzione di tali lavori è necessario provvedere a depositare temporaneamente materiali sul piazzale sottostante la Chiesa di Sant Egidio ,salendo da via Fiume ;
CHE pertanto è opportuno interdire al parcheggio tale area dalla ore 8.00 del 06.06.2022 e fino al termine dei lavori;
SENTITO il parere verbale dell’Ufficio Tecnico comunale in merito alla circostanza;
VISTO l’art 7. Del D. L. vo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il TUEL, approvato con Dlgs.N.267/2000;

ORDINA
 
Per i motivi di premessa:
IL DIVIETO DI SOSTA sul parcheggio posto sulla Via Che conduce alla Abbazia di Sant’Egidio in Verrecchie dalle ore 8.00 del giorno 06.06.2022 e fino al termine dei lavori -;
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito web del Comune, con l’apposizione di opportuna segnaletica stradale prevista dal codice della strada nelle ore indicate.
A norma dell’3 comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell’art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza come da segnaletica installata in loco la cui inosservanza comporterà comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Nuovo codice della Strada.
A tutti gli Agenti della Forza Pubblica è demandata l’esatta esecuzione della prescritta ordinanza.
 

Il Responsabile del Servizio
Geom.Mario Ferrazza

 

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